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I Libretti giudiziari assolvono una funzione di natura cautelare: accogliere somme di denaro derivanti da procedimenti giudiziari (pignoramenti, sequestri, ecc.) su richiesta dell'autorità giudiziaria. Tale operatività è consentita solo presso gli uffici abilitati, situati in località sede di Tribunali, Corti d'Appello o Uffici di Conciliazione.
I Libretti giudiziari sono emessi dal 1910. Dal 30 giugno 2002 i Libretti giudiziari sono fruttiferi e non ci sono limiti per le somme depositabili.
Principali caratteristiche
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devono essere intestati alle parti del procedimento giudiziario, ovvero ad altri soggetti in casi particolari (Organo Giudiziario, avvocati, curatori fallimentari, etc.);
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versamenti e prelievi possono essere effettuati presso gli uffici abilitati su richiesta dell'autorità giudiziaria.
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