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fri regioni

 

La Legge Finanziaria 2007 ha esteso l’ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 112/98 per gli investimenti produttivi e per la ricerca.

 

La Cassa depositi e prestiti spa è stata autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo un incremento nell’importo massimo fino a 2 miliardi di euro. 

Gli oneri pubblici connessi ai finanziamenti agevolati potranno gravare:

 

  • sul bilancio statale, per gli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale statali;
  • sui bilanci delle Regioni e delle Province autonome, per gli interventi da queste agevolati autonomamente.

 

Gli indirizzi ministeriali che faranno da cornice ai successivi rapporti convenzionali tra la Cassa depositi e prestiti spa e le singole Regioni e Province autonome sono contenuti nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico del 1° aprile 2011.  Tali indirizzi determinano anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro dei finanziamenti.

 

Nelle convenzioni saranno declinate le modalità operative di ciascun intervento agevolativo individuato dalle Regioni.

 

 

Normativa

 

Legge Finanziaria 2007 (art, 1, commi da 855 a 859, L. 296/2006) 

 

D. MEF-MSE 1 aprile 2011 Atto di indirizzo estensione operatività FRI